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Condizioni generali di fornitura e di servizio

1. Considerazioni Generali

1.1 Alle nostre forniture, ivi compresi l'eventuale software contenuto nella merce o fornito insieme alla merce (di seguito congiuntamente le "Forniture") e ai Servizi, in particolare i lavori di montaggio, manutenzione e riparazione (incl. messa in funzione, prove di funzionamento, elaborazioni dello schema complessivo, ecc.) si applicano esclusivamente le presenti Condizioni generali di fornitura e di servizio (di seguito "Condizioni di Fornitura").Tutti i termini e le condizioni contrari o che si discostano dai nostri termini e condizioni non sono applicabili, salvo che non abbiamo concordato la loro applicazione espressamente e per iscritto. Le seguenti condizioni si applicano anche se prestiamo i nostri servizi per il cliente senza riserve, pur essendo a conoscenza del fatto che le condizioni del cliente sono in conflitto o si discostano dalle nostre.

1.2 Queste Condizioni di Fornitura valgono anche per tutte le future Forniture al cliente fino all'entrata in vigore delle nostre nuove condizioni di fornitura.

1.3 Nell'ambito dei Servizi da noi eseguiti non ha luogo, al di là dei Servizi commissionati, una verifica dell'impianto generale. In particolare, esulano dall'ambito di applicazione dei nostri Servizi la prova di tenuta dei condotti di alimentazione costruiti in loco (gas, acqua, petrolio) nonché la verifica della posa delle linee di alimentazione elettriche secondo le disposizioni ivi comprese le linee di alimentazione delle unità periferiche.

1.4 Modifiche alle Forniture su domanda del cliente (ad es. nella realizzazione e nell'esecuzione) avvengono esclusivamente sulla base di un accordo scritto in cui vengono regolati gli effetti di tale modifica, in particolare per quanto concerne i costi aggiuntivi e ridotti, nonché i termini di consegna. Gli accordi verbali prima, durante o dopo la conclusione del contratto richiedono la nostra conferma scritta per essere validi.

1.5 Le nostre offerte sono soggette a modifiche, salvo che non presentiamo espressamente un'offerta vincolante per iscritto. In particolare, le stime dei costi da parte nostra non sono vincolanti e sono soggette a pagamento, a meno che non sia stato espressamente concordato il contrario per iscritto. È possibile che insorgano delle spese non calcolabili (malfunzionamenti della rete, obblighi verso le imprese di approvvigionamento energetico, oneri posti dalle autorità competenti in materia di permessi, ecc.) che verranno fatturate separatamente o che sono direttamente a carico del cliente. Tutte le offerte da noi allestite e le relative documentazioni rimangono di nostra proprietà intellettuale. Esse non possono essere copiate o rese accessibili a terzi, in nessuna forma.

1.6 Le conferme d'ordine devono essere controllate immediatamente non appena ricevute. Le specifiche ivi riportate sono vincolanti se non perviene alcuna comunicazione entro 5 giorni.

1.7 Se le nostre Forniture contengono software (vedi punto 1.1), le nostre condizioni di licenza prevalgono nell'applicazione; se le nostre forniture contengono software open source (di seguito "OSS"), le rispettive condizioni di licenza OSS prevalgono su tutte le condizioni di licenza in conflitto e altre condizioni relative alle forniture. Queste condizioni di licenza sono fornite insieme alle Consegne e, su richiesta del cliente, vengono messe a sua disposizione in anticipo.

1.8 Le dichiarazioni e le notificazioni giuridicamente rilevanti del cliente in relazione al contratto (ad es. fissazione di scadenze, denuncia di vizi) devono essere fatte per iscritto o in forma di testo, salvo che la legge non preveda requisiti formali più stringenti.

1.9 La corrispondenza aziendale prodotta tramite impianti di elaborazione elettronica dei dati (ad es. conferme d'ordine, fatture, ricevute di accredito, estratti conto, promemoria di pagamento) è giuridicamente vincolante anche in assenza di firma.

1.10 Gli oggetti delle Forniture corrispondono, fatto salvo il caso in cui non sia stato espressamente concordato diversamente, ai requisiti di prodotto legali, ivi incluse le prescrizioni in materia di lavoro e ambiente, nel mercato svizzero. In caso di esportazione ad opera del cliente, compete esclusivamente a quest'ultimo garantire la conformità del prodotto per il rispettivo Paese di destinazione e procurarsi i documenti e i permessi necessari per il rispettivo Paese di destinazione.

1.11 I riferimenti all'applicabilità delle disposizioni di legge sono solo a scopo di chiarimento. Anche senza tale precisazione, si applicano le disposizioni di legge, salvo che non siano direttamente modificate o espressamente escluse in queste Condizioni di Fornitura.

2. Prezzi, condizioni di pagamento, fatturazione

2.1 Se non diversamente convenuto per iscritto, il pagamento deve essere effettuato in franchi svizzeri (CHF) entro 30 giorni dalla data della fattura senza alcuna trattenuta. Tuttavia, possiamo anche subordinare la nostra prestazione a un pagamento contemporaneamente (ad esempio in contanti alla consegna o con addebito diretto bancario) o a un pagamento anticipato.

2.2 Se non diversamente specificato, il pagamento per la realizzazione di un lotto di opere (ad es. un impianto fotovoltaico) deve avvenire come segue: 1/3 del compenso per contratto d'appalto all'atto dell'ordine, 2/3 dopo il collaudo dell'opera.

2.3 I prezzi sono calcolati sulla base dei prezzi di listino in vigore al momento della consegna oltre all'l'imposta sul valore aggiunto. L'IVA non viene addebitata solo nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni per l'esenzione fiscale delle consegne all'esportazione.

2.4 Se non è stato concluso un accordo speciale, i prezzi si intendono FCA luogo di spedizione del nostro stabilimento/magazzino fornitrice (Incoterms 2020) escluso l'imballaggio, la TTPCP (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni) e l'assicurazione.

2.5 Ci riserviamo il diritto di variare adeguatamente i nostri prezzi se dopo la stipula del contratto si verificano riduzioni o aumenti dei costi, in particolare a causa di variazioni del costo del lavoro, ad esempio a causa di accordi salariali collettivi o di variazioni del prezzo dei materiali.

2.6 Gli ordini con un valore della merce inferiore a CHF 300 (net) possono essere addebitati con un supplemento per piccole quantità. Per gli assemblaggi speciali con un valore dell'articolo inferiore a CHF 100 (net), viene applicata una maggiorazione per piccoli volumi di almeno CHF 50. Spese aggiuntive dovute per merce celere, posta espresso, merci ingombranti, ecc. sono sempre fatturate separatamente al cliente.

2.7 L'obbligo di pagamento del cliente è adempiuto solo al ricevimento dell'importo sul nostro conto corrente bancario (data di valuta). L'accettazione di cambiali o assegni come mezzo di pagamento è a nostra discrezione. Nel caso di cambiali o assegni, l'obbligo di pagamento è considerato adempiuto quando gli importi sono accreditati dopo l'incasso.

2.8 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il cliente è considerato in mora senza sollecito. Se il cliente è in ritardo con il pagamento, tutti i nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale con il cliente diventano immediatamente esigibili. Questo diritto non è escluso da un rinvio o dall'accettazione di cambiali o assegni.

2.9 Il ritardo nel pagamento o altri cambiamenti nelle condizioni del cliente, che pregiudicano il pagamento dei nostri crediti ci autorizzano a:

  • recedere dal contratto in qualsiasi momento e sospendere i nostri servizi contrattuali o chiedere la restituzione al cliente,
  • far valere immediatamente tutti i diritti esistenti nei confronti del cliente, indipendentemente dalla loro scadenza, o richiedere di fornire delle garanzie per i diritti,
  • fornire prestazioni in sospeso solo a fronte di un pagamento anticipato, indipendentemente dagli accordi presi per queste,
  • richiedere un risarcimento danni al cliente.

2.10 Il cliente ha il diritto di trattenere i pagamenti o di effettuare compensazioni con contropartite solo nella misura in cui le sue domande riconvenzionali non siano contestate o siano state accertate da un tribunale

2.11 Le consegne sostitutive e la restituzione della merce riparata, nella misura in cui queste non siano coperte dalla garanzia sui materiali, saranno effettuate dietro pagamento di un congruo compenso forfettario per la spedizione e l'imballaggio, oltre al compenso per le prestazioni da noi fornite.

2.12 Il luogo di esecuzione per tutti i pagamenti che il cliente deve effettuare è la nostra sede legale.

3. Immagini, caratteristiche e requisiti tecnici

3.1 Le immagini, le caratteristiche e i requisiti tecnici non sono vincolanti, a condizione che non siano espressamente indicati come "vincolanti" o "applicabili". Ci riserviamo di apportare modifiche costruttive. In casi particolari devono essere richiesti degli schizzi quotati vincolanti. Il cliente deve informarci sui requisiti tecnico-funzionali del sistema di impianto, qualora questi divergano dalle nostre raccomandazioni generali. Disegni e altri documenti sono di nostra esclusiva proprietà, anche se vengono consegnati al cliente.

4. Fornitura, termini di fornitura, ritardo

4.1 Salvo che diversamente convenuto, le nostre Forniture avvengono presso il "punto di spedizione FCA del nostro stabilimento/magazzino di fornitura" (Incoterms 2020), che è anche il luogo di adempimento delle Forniture, nonché per eventuali prestazioni successive. Se il cantiere non è accessibile ai mezzi pesanti, il cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente il luogo della consegna.

4.2 In caso di esecuzione di lavori di montaggio e riparazione, gli utili e i rischi dell'opera vengono trasferiti al cliente dopo il collaudo.

4.3 I termini di Fornitura e le date di Fornitura sono convenuti individualmente. Eventuali indicazioni unilaterali non sono vincolanti. La decorrenza e il rispetto dei termini di Fornitura concordati sono subordinati all'adempimento degli obblighi di cooperazione, in particolare il ricevimento tempestivo di tutte le disposizioni, i documenti, le approvazioni, gli accertamenti, le liberatorie che devono essere fornite dal cliente e il rispetto dei termini di pagamento concordati col cliente. Se questi presupposti non vengono soddisfatti in tempo utile, i termini di Fornitura saranno adeguatamente estesi; ciò non vale se il ritardo è imputabile esclusivamente a noi, fermo restando ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge.

4.4 In caso di Forniture non sussiste alcun diritto risarcitorio per il cliente, se non possono essere rispettati gli orari d'arrivo stabiliti.

4.5 Se il mancato rispetto dei termini di Fornitura è dovuto a cause di forza maggiore o ad altri eventi di cui non siamo responsabili (in particolare la mancata disponibilità della prestazione, ad esempio a causa di guerra, epidemie, pandemie, attacchi terroristici, restrizioni all'importazione e all'esportazione, vertenze lavorative, comprese quelle che riguardano i fornitori), i termini di Fornitura concordati si prolungano di conseguenza. Se gli eventi di forza maggiore, o eventi equivalenti alla forza maggiore, durano più di 3 mesi, ogni parte contraente ha il diritto di recedere dal contratto, nella misura in cui non è possibile un adeguamento del contratto.

4.6 Se il ritardo della Fornitura è da addebitare a noi, il cliente deve dichiarare, su nostra richiesta, entro un termine ragionevole, se persiste nella richiesta di consegna o se desidera recedere dal contratto. Il cliente non ha un diritto automatico di recedere dal contratto. In caso di termini di Fornitura concordati in modo legalmente vincolante, il seguente punto 10 si applica a qualsiasi richiesta di risarcimento danni a causa di una Fornitura ritardata.

4.7 In caso di Fornitura della merce su chiamata, il cliente è tenuto a ritirare la merce entro il termine convenuto. In assenza di qualsiasi
altro accordo scritto, il periodo di ritiro è pari a un anno. Dopo la scadenza di tale periodo, possiamo esigere il richiamo immediato.

4.8 Se la spedizione o la Fornitura subisce un ritardo, su richiesta del cliente, superiore a un mese dopo la comunicazione di disponibilità della spedizione, al cliente possono essere addebitate spese di deposito in magazzino pari allo 0,5% del prezzo degli oggetti della consegna per ogni mese iniziato, ma non più di un totale del 5% del prezzo degli oggetti della consegna. Le parti contraenti sono libere di comprovare costi di deposito superiori o inferiori. Restano invariate ulteriori richieste di risarcimento dovute al ritardo nell'accettazione.

4.9 Siamo autorizzati ad effettuare Forniture parziali e a fatturare al cliente in maniera corrispondente, a condizione che tali Forniture parziali siano appropriate per il cliente. Le Forniture parziali sono appropriate se (i) la Fornitura parziale è utilizzabile per il cliente nell'ambito dello scopo contrattuale, (ii) la Fornitura della restante merce ordinata è assicurata e (iii) il cliente non deve sostenere spese o costi aggiuntivi di rilievo come conseguenza di ciò (tranne che noi non accettiamo di sostenere questi costi).

4.10 Il cliente non può rifiutare di accettare la Fornitura a causa di difetti di scarsa importanza.

4.11 I danni dovuti al trasporto sono a carico del cliente. Reclami per eventuali danni dovuti al trasporto devono essere presentati per iscritto dal cliente, subito dopo la loro scoperta, presso la ferrovia, la posta o lo spedizioniere.

4.12 Le merci delle nostre Forniture contenute nel nostro catalogo possono essere accettate in resa a nostra discrezione, a condizione che siano soddisfatte (cumulativamente) le seguenti condizioni:

  • All'atto della restituzione, le merci sono ancora contenute nel nostro programma di fornitura.
  • Le merci sono in uno stato nuovo di fabbrica e nell'imballaggio originale.
  • Il valore delle merci della restituzione eccede CHF 100.
  • Il cliente ha annunciato preliminarmente la restituzione, mediante l'acquisizione di fotografie della merce da restituire e l’invio delle foto tramite e-mail ai collaboratori per lui competenti.
  • Il cliente ha allegato alla restituzione la bolla di consegna originaria. Il cliente deve provvedere alla restituzione a proprie spese presso il luogo che gli viene da noi comunicato. Trascorsi sei mesi dalla consegna è esclusa la possibilità di effettuare una restituzione. Da un accredito viene dedotto il 25% come onere di verifica e indennità d'inconvenienza. Vengono altresì dedotte eventuali spese di ripristino nonché le spese per la fornitura originaria della merce così restituita, a condizione che tale fornitura sia avvenuta a nostre spese. Eventuali viaggi a vuoto verso il cliente vengono parimenti dedotti dall’accredito. Gli accrediti non ancora concessi non autorizzano a trattenere i pagamenti.

5. Obblighi di collaborazione / autorizzazioni / contributi di incentivazione

5.1 Il cliente deve documentare le modifiche delle regolazioni standard da lui effettuate, in particolare della regolazione standard del bruciatore e dei danneggiamenti all'impianto a lui noti e a sottoporli alla nostra attenzione prima dell'avvio dei lavori. Lo stesso vale in caso di modifiche delle regolazioni standard e/o di danneggiamenti che siano stati effettuati da terzi e che siano noti al cliente.

5.2 Il cliente è responsabile a sue spese delle premesse ai fini dell'esecuzione senza impedimenti dei Servizi alla data concordata. In particolare, deve garantire l'erogazione di energia necessaria presso il luogo dell'intervento e provvedere affinché il rispettivo luogo dell'intervento sia sufficientemente illuminato e – eventualmente anche tramite la messa a disposizione di scale e ponteggi rispondenti ai consueti requisiti di sicurezza – facilmente accessibile. In caso di impianti con trasmissione di dati a distanza, il cliente deve garantire il collegamento dall'impianto telefonico alla rete di telecomunicazioni. Il
cliente consente a noi e ai terzi da noi incaricati l'accesso necessario e su richiesta fornisce informazioni complete su caratteristiche rilevanti per il progetto, quali la presenza di amianto, particolarità a livello di statica, difetti di ermeticità dell'involucro dell'edificio, ecc.

5.3 Obblighi di collaborazione supplementari del cliente in caso di messa in funzione: ove vengano commissionati Servizi di messa in funzione, egli è responsabile a proprie spese del fatto che tutti i prodotti siano installati e regolati in conformità alla documentazione tecnica in dotazione. In caso di impianti a gas liquido, il cliente deve altresì presentare il verbale di disaerazione del fornitore di gas liquido al più tardi una settimana prima della data di messa in funzione concordata presso la nostra succursale competente o la nostra accettazione dell'incarico del servizio di assistenza alla clientela. Nella misura in cui il cliente oltre alla messa in funzione della caldaia desideri anche la messa in funzione del bruciatore di un altro produttore (bruciatore esterno), verificheremo se e in quale forma può avvenire una tale messa in funzione e sottoporremo ev. al cliente a tale scopo un'offerta corrispondente. In caso di messa in funzione di impianti di tecnica della regolazione (ad es. quadri elettrici ad armadio) vale in via integrativa quanto segue: fatto salvo il caso in cui non sia stato concordato diversamente nel singolo caso, l'ambito di applicazione dei nostri Servizi comprende la verifica della funzionalità e dell'installazione a regola d'arte delle apparecchiature da noi fornite facenti parte dell'impianto, la regolazione delle summenzionate apparecchiature, la messa a punto del funzionamento delle nostre apparecchiature riferita all'impianto complessivo. La base a tale scopo è costituita dagli schemi degli impianti ed elettrici corrispondenti, che devono venire a noi consegnati in anticipo. L'avviamento degli operatori nonché altri e ulteriori Servizi necessitano di accordo scritto separato. Non siamo responsabili di difetti dell'impianto elettrico. In particolare, non siamo tenuti a verificare tutte le linee elettriche e i cavi di alimentazione al quadro elettrico ad armadio, dal quadro elettrico ad armadio alle apparecchiature e tra le singole apparecchiature. Un dispendio aggiuntivo dovuto a errori di cablaggio deve essere ev. addebitato.

5.4 Qualora i Servizi commissionati non possano essere del tutto o in parte erogati alla data concordata per motivi che rientrano nella sfera di responsabilità del cliente, siamo autorizzati in caso di colpa del cliente a esigere il rimborso delle spese sorte per tale ragione a nostro carico. In caso di impossibilità ad avviare o a proseguire i lavori, anche una volta scaduta un'adeguata proroga da noi fissata, siamo autorizzati a recedere dal rispettivo contratto. In tal caso resta impregiudicato il nostro diritto a esigere il risarcimento dei danni in luogo della prestazione.

5.5 L'ottenimento di tutte le autorizzazioni è di responsabilità del cliente.

5.6 In merito alla possibilità di contributi di incentivazione e di altre indennità in relazione alla fornitura/realizzazione di un impianto solare o di riscaldamento, informiamo il cliente solo su sua richiesta. Un annuncio per contributi di incentivazione da parte nostra avviene solo su espresso accordo scritto con il cliente. Non possiamo essere convenuti in giudizio per minori proventi derivanti dalle indennità.

6. Reclami e comunicazioni di vizi

6.1 Il cliente deve reclamare per iscritto i difetti riconoscibili senza indugio, al più tardi 15 giorni dopo il ricevimento della merce ovvero non appena avviene da parte nostra l'erogazione dei Servizi di montaggio, manutenzione o riparazione, dopo la consegna dell'opera, e i vizi occulti senza indugio dopo la loro scoperta. La data di ricezione del reclamo da parte nostra è determinante in ogni caso.

6.2 Su nostra richiesta, il cliente deve restituirci le Forniture rifiutate a sue spese. In caso di reclamo giustificato, rimborseremo i costi del percorso di spedizione più conveniente; ciò non vale se i costi aumentano perché le Forniture si trovano in un luogo diverso da quello del luogo previsto di utilizzo. Se un avviso di difetto è infondato, abbiamo il diritto di far rimborsare al cliente le spese da noi sostenute.

6.3 I reclami per difetti sono esclusi se il difetto non è stato segnalato in tempo debito.

7. Collaudo impianti fotovoltaici

7.1 Informiamo il cliente sull'ultimazione dell'opera e ci accordiamo con lui su una data per il collaudo dell'opera, o di parti delimitate di essa (collaudo parziale), entro un periodo di un mese. Il cliente partecipa al collaudo. Se egli non partecipa al collaudo o rifiuta una data, un mese dopo l'annuncio dell'ultimazione l'impianto è considerato come collaudato.

7.2 Difetti di lieve entità non impediscono l'esecuzione del collaudo.

7.3 Se si riscontrano difetti rilevanti, in occasione del collaudo viene concordato da noi un termine vincolante entro il quale eliminare i difetti. Il collaudo stesso viene interrotto e ripreso, entro un mese, dopo l'eliminazione dei difetti.

7.4 L'opera è considerata collaudata anche se dopo una miglioria si rilevano ulteriori difetti. Tuttavia per questi difetti non inizia ancora a decorrere il periodo di garanzia.

8. Difetti materiali e difetti di titolarità

8.1 Allo scadere dei 24 mesi, tutte le pretese del cliente per difetti materiali si prescrivono (art. 210 sezione 1 CO) indipendentemente dal fatto che i prodotti, dopo l'acquisto, siano stati installati in un immobile. Inoltre viene concessa una garanzia di funzionamento di 12 mesi (nel caso delle pompe di calore, di 24 mesi), a condizione che l'impianto venga messo in funzione da noi.

8.2 Per gli impianti fotovoltaici da noi realizzati sussiste un limite di tempo per la denuncia di vizi di 2 anni a partire dalla data del collaudo. Qualora il cliente individui un difetto, ma non ne dia tempestivamente comunicazione, deve farsi carico personalmente del danno da ciò causato. I difetti che il cliente individua solo dopo la scadenza dei primi 2 anni dopo il collaudo sono considerati vizi occulti. Rispondiamo di questi per ulteriori 3 anni dopo la scadenza del summenzionato limite di tempo per la denuncia di vizi ovvero entro 5 anni dopo il collaudo, ma solo se il cliente ne ha dato comunicazione per iscritto entro 7 giorni di calendario dopo la scoperta. Nel caso di un collaudo senza verifica, non rispondiamo di vizi occulti che sarebbero stati individuati in occasione di un collaudo con verifica. L'onere della prova per un vizio occulto è a carico del cliente.

8.3 Il termine di prescrizione per i difetti materiali inizia con la consegna della merce (passaggio del rischio). Per gli impianti fotovoltaici da noi realizzati il termine di prescrizione per i difetti materiali decorre con il collaudo in conformità al punto 7.

8.4 In caso di difetti materiali che sono stati comunicati in tempo utile, siamo obbligati ad eliminare il difetto ("correzione") o a consegnare la merce priva di difetti. Nel caso del software, adempiremo al nostro obbligo di rimediare al difetto se forniremo una versione del software che non contiene più il difetto. L'installazione del software fornito nell'ambito della correzione dei difetti è responsabilità del cliente, nella misura in cui l'installazione è tecnicamente possibile per il cliente. Nel caso del software, la correzione può essere effettuata anche dimostrando una possibilità di ovviare al difetto, nella misura in cui ciò sia ragionevole per il cliente, tenendo conto delle conseguenze del difetto e del tipo di soluzione di correzione indicata. Sono escluse tutte le ulteriori pretese del cliente come la redibizione (contestuale annullamento), la riduzione (riduzione del prezzo), spese sostenute dal cliente per sostituzioni, spese per determinare le cause del danno, e il risarcimento per danni all'oggetto e qualsiasi danno conseguente (interruzione di esercizio, danni provocati dall'acqua, danni ambientali, ecc.).

8.5 Qualora per ragioni impellenti (un'emergenza), il cliente dovesse provvedere alla sostituzione o alla riparazione di componenti difettosi, ci assumeremo, solo previo reciproco accordo, le spese documentate, in base alle tariffe a regia considerate abituali in questo settore. In questa regolamentazione non sono comprese le sostituzioni effettuate all'estero.

8.6 In caso di difformità ordinarie e/o solo insignificanti dalla qualità concordata della merce o in caso di compromissione solo insignificante della funzionalità, non sussiste alcun diritto al reclamo per vizi. Le qualità dei campioni presentati non saranno considerate garantite in assenza di un'esplicita assicurazione scritta da parte nostra, a condizione che la merce consegnata sia adatta all'uso designato.

8.7 Le merci sostituite e i pezzi sostituiti divengono di nostra proprietà. 8.8 Sono esclusi i reclami per difetti derivanti da:

  • usura naturale (ad es. ugelli per bruciatore a gasolio, guarnizioni, premistoppa, ecc., vedi www.gebaeudeklima-schweiz.ch) così come i combustibili (ad es. i liquidi refrigeranti, ecc.).
  • Interventi dei clienti o di terzi che sono stati effettuati senza la nostra autorizzazione scritta.
  • difetti che si manifestano dopo il trasferimento del rischio a causa di manipolazione, stoccaggio o installazione impropri, o per mancato rispetto delle istruzioni per l'installazione e l'uso o delle raccomandazioni di sicurezza FEPA, o per una sollecitazione o un uso eccessivo.
  • difetti causati da progetti ed esecuzioni dell'impianto che non corrispondono al più recente stato della tecnica, in più dalla mancata osservanza delle nostre direttive tecniche sulla progettazione, sul montaggio, sulla messa in funzione, sul funzionamento e sulla manutenzione nonché da lavori effettuati da altri in modo non appropriato.
  • difetti che intervengono per mancata manutenzione durante le interruzioni di lavoro di ventilatori, motori, compressori, pompe, umidificatori o per danni causati dall'acqua.
  • difetti causati dall'impiego di fluidi termoconvettori non appropriati, i danni da corrosione, in particolare quando sono collegati impianti per il trattamento dell'acqua, decalcificatori, ecc. o quando vengono aggiunti liquidi antigelo inadeguati, in più sono esclusi i danni provocati da una decalcificazione non eseguita a regola d'arte, da un'azione chimica o elettrolitica, ecc.
  • errori del software non riproducibili.

8.9 Sono esclusi dalla responsabilità per i difetti i difetti che sono dovuti alle prescrizioni di progettazione del cliente o alle prescrizioni del cliente per l'uso di un determinato materiale. Inoltre, non sussistono diritti per difetti se la merce viene modificata da terzi o con l'installazione di parti di origine straniera, a meno che il difetto non sia connesso causalmente con la modifica o l'uso. La garanzia non è valida anche in caso di svuotamenti periodici o di lunga durata dell'impianto, in caso di funzionamento a vapore o di aggiunta di sostanze all'acqua di riscaldamento che possono esercitare un'azione aggressiva sui materiali dell'impianto e delle guarnizioni. È parimenti escluso ogni diritto di garanzia in caso di deposito di fanghi nei radiatori o in altri componenti dell'impianto e in caso di temporanea o costante infiltrazione di ossigeno nell'impianto.

8.10 Nella misura in cui le indicazioni rese e/o le documentazioni presentate dal cliente abbiano costituito la base della nostra pianificazione ovvero dell'esecuzione dei nostri Servizi, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i difetti e i danni riconducibili alle indicazioni ovvero alle documentazioni errate o incomplete. Non siamo tenuti a verificare l'idoneità allo scopo previsto di indicazioni ovvero documentazioni. Ciò vale, in particolare, per le descrizioni e gli schemi degli impianti del cliente.

8.11 Se la merce o parti di essa che non sono state prodotte da noi sono difettose, possiamo esonerarci dalla nostra responsabilità cedendo al cliente i nostri diritti di garanzia nei confronti del fornitore.

8.12 Non assumiamo alcuna garanzia per l'eliminazione dei difetti effettuata da un'officina specializzata che non sia stata autorizzata da noi o da una società appartenente al gruppo Bosch.

8.13 Le disposizioni del presente punto 8 si applicano per analogia ai vizi di legittimità che non sono dovuti alla violazione di diritti di proprietà industriale di terzi (vedere il seguente punto 9).

9. Diritti di proprietà e di autore

9.1 Non siamo responsabili di pretese derivanti dalla violazione di diritti di protezione della proprietà o di diritti d'autore di terzi (di seguito: "Diritti di protezione") se il Diritto di protezione è o è stato posseduto o utilizzato dal cliente o da una società in cui il cliente detiene direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto.

9.2 Non rispondiamo delle pretese derivanti dalla violazione dei Diritti di protezione se almeno un diritto di proprietà industriale della categoria dei diritti di proprietà industriale non è stato pubblicato dall'Ufficio europeo dei brevetti o in uno degli stati della Repubblica federale di Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria, Svizzera o USA.

9.3 Il cliente deve informarci senza ritardo di eventuali (presunte) violazioni dei Diritti di protezione o di rischi in tal senso di cui viene a conoscenza e darci la possibilità di contestare di comune accordo le corrispondenti rivendicazioni. Su nostra richiesta per quanto possibile e ammissibileil cliente lascerà a noi la gestione delle controversie legali (anche extragiudiziali).

9.4 Abbiamo il diritto, a nostra scelta, di ottenere un diritto d'uso per la Fornitura che viola il Diritto di protezione o di modificarla in modo tale che non sia più contraria al Diritto di protezione o di sostituirla con una Fornitura simile che non violi più il Diritto di protezione. Questo vale anche se la violazione del Diritto di protezione non è ancora stata accertata in giudizio o riconosciuta da parte nostra.

9.5 Le pretese del cliente sono escluse nella misura in cui egli è responsabile o ha causato la violazione dei diritti di proprietà o non ci sostiene in misura ragionevole nella difesa contro le rivendicazioni di terzi.

9.6 Le rivendicazioni del cliente sono escluse anche se i prodotti vengono fabbricati secondo le indicazioni o le istruzioni del cliente o se la (persunta) violazione del Diritto di protezione risulta dall'uso in concomitanza con un altro bene (compreso il software) non proveniente o rilasciato da noi o se la fornitura non viene utilizzata in modo conforme al contratto.

9.7 Ulteriori pretese o rivendicazioni del cliente diverse da quelle disciplinate in questo punto 9 a causa della violazione dei diritti di proprietà di terzi sono escluse, per quanto consentito dalla legge.

10. Richieste di danni

10.1 Siamo responsabili dei danni dovuti alla violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali solo
(i) in caso di dolo o negligenza grave
(ii) in caso di lesioni personali per negligenza o volontarie
(iii) in caso di ritardo per un termine di Fornitura concordato e legalmente vincolante
(iv) nella misura in cui particolari garanzie del produttore lo prevedano
(v) a causa della responsabilità legale imposta dalla legge (per esempio la responsabilità per il prodotto)

10.2 Il risarcimento dei danni ai sensi del punto 10.1 di cui sopra è limitato ai danni diretti e immediati; qualsiasi responsabilità per danni indiretti, secondari e incidentali di qualsiasi tipo è esclusa per quanto consentito dalla legge.

10.3 Le limitazioni di responsabilità di cui ai punti 10.1 e 10.2 si applicano anche in caso di colpa di un dipendente, di un rappresentante o di una società riconducibili a Bosch nell'adempimento degli obblighi di Bosch e alla responsabilità personale dei dipendenti, dei rappresentanti o delle società riconducibili a Bosch.

11. Impianti fotovoltaici: manutenzione, servizio e pulizia

11.1 La manutenzione (ad es. cura del tetto verde), il servizio e la pulizia sono di responsabilità del cliente.

11.2 Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti da negligenze riguardo ai compiti di cui al punto 11.1.

12. Impianti fotovoltaici: montaggio in proprio

12.1 In caso di montaggio in proprio la responsabilità e il rischio sono di principio a carico del montatore in proprio.

12.2 Il montaggio in proprio va documentato in modo che sia comprensibile quali parti dell'installazione sono state montate in proprio.

12.3 La collaborazione ai lavori non implica alcun rapporto a livello di diritto del lavoro. Imposte, contributi e tasse sono di responsabilità del montatore in proprio. Il montatore in proprio deve essere assicurato contro gli infortuni e deve essere in grado di eseguire lavori sui tetti con la dovuta cura e attenzione. Decliniamo esplicitamente qualsiasi responsabilità per ferimenti o infortuni del montatore in proprio.

12.4 Il caso di montaggio in proprio eseguito dal cliente, decliniamo qualsiasi responsabilità per le componenti dell'installazione da lui montate. Il cliente è tenuto da informarsi da sé sulle autorizzazioni e prescrizioni vigenti. Si consiglia al cliente di affidare un mandato per l'allestimento di un rapporto di sicurezza indipendente.

13. Riserva del titolo di proprietà

13.1 Siamo autorizzati a far iscrivere la riserva di proprietà della merce consegnata nel registro della riserva di proprietà presso il domicilio del cliente fino al completo soddisfacimento di tutte le nostre pretese nei confronti del cliente. Il cliente è obbligato a cooperare nella registrazione e deve informarci tempestivamente in caso di cambio del domicilio suo o della merce.

13.2 Il cliente è autorizzato a trasformare o ad abbinare la merce di nostra proprietà nell'ambito della sua ordinaria attività commerciale. Per garantire la nostra riserva del titolo di proprietà, acquisiamo la comproprietà degli oggetti risultanti dalla trasformazione o dall'abbinamento, che il cliente ci trasferisce col presente accordo. Il cliente è obbligato a custodire gratuitamente gli oggetti della nostra comproprietà. L'ammontare della quota di comproprietà viene determinato secondo l'art. 726 CC e l'art. 727 CC. 13.3 Il cliente è autorizzato a rivendere la merce in Svizzera dietro pagamento in contanti o con riserva di proprietà. Per tutelare la nostra riserva del titolo di proprietà, il cliente ci cede tutti i diritti che gli spettano dalla rivendita della merce, compresi i diritti derivati, indipendentemente dal fatto che la merce sia stata ulteriormente lavorata o meno. Il cliente ha il diritto di riscuotere il credito assegnato. Possiamo revocare i diritti del cliente in base a questa disposizione, se il cliente non ottempera correttamente ai suoi obblighi contrattuali nei nostri confronti. Questi diritti decadono anche senza revoca espressa se il cliente sospende i suoi pagamenti per un periodo superiore a quello di una semplice sospensione temporanea.

13.4 Su nostra richiesta, il cliente è tenuto a darci comunicazioni senza indugio e per iscritto relativamente a chi ha venduto la merce di cui siamo proprietari o comproprietari e quali crediti gli spettano dalla rivendita, nonché a rilasciarci a sue spese documenti pubblicamente riconosciuti sulla cessione dei crediti.

13.5 Il cliente non è autorizzato a disporre in altro modo degli oggetti soggetti a riserva di proprietà o comproprietà da parte nostra o dei crediti a noi ceduti. Il cliente deve comunicarci immediatamente qualsiasi sequestro o altro pregiudizio legale degli articoli o dei crediti che ci appartengono in tutto o in parte. Il cliente si assume tutti i costi che devono essere sostenuti per impedire l'accesso di terzi agli oggetti che sono soggetti a riserva di proprietà o comproprietà da parte nostra, nella misura in cui i terzi non sono responsabili per questo.

13.6 In caso di ritardo nel pagamento o di qualsiasi altra violazione colpevole di obblighi contrattuali essenziali da parte del cliente, abbiamo il diritto di esigere la consegna degli oggetti con riserva del titolo di proprietà o comproprietà. Dovessimo esercitare questo diritto, ciò costituirebbe un recesso dal contratto solo se da noi espressamente dichiarato.

13.7 La richiesta di apertura di una procedura d'insolvenza ci conferisce il diritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione immediata della Fornitura. 13.8 Se il valore delle garanzie esistenti per noi è superiore ai nostri crediti di più del 10% in totale, svincoleremo delle garanzie a nostra scelta su richiesta del cliente.

14. Obbligo di Riservatezza

14.1 "Informazioni riservate" sta a significare tutti i segreti commerciali e le informazioni commerciali o tecniche messe a disposizione da noi (comprese le funzioni che possono essere ricavate da documenti o software forniti, ad esempio, e altre conoscenze o esperienze), che siano contrassegnate o meno come riservate.

14.2 Le Informazioni riservate devono essere tenute segrete a terzi finché e nella misura in cui non sia dimostrabile che siano di dominio pubblico o siano state da noi destinate alla divulgazione da parte del cliente. Possono essere messe a disposizione nell'attività del cliente solo per quelle persone che devono necessariamente essere coinvolte nel suo utilizzo e che sono anche obbligate a mantenerne la segretezza; le Informazioni rimangono di nostra esclusiva proprietà. Le Informazioni riservate non possono essere riprodotte o utilizzate commercialmente senza il nostro consenso scritto; il cliente non è inoltre autorizzato a reingegnerizzare le Forniture senza il relativo consenso (il cosiddetto reverse engineering).

14.3 Il cliente deve informarci senza indugio se viene a conoscenza che Informazioni riservate sono state divulgate in violazione di questi accordi. In questo caso, il Cliente si adopererà al meglio per garantire che tali Informazioni confidenziali divulgate non siano divulgate/utilizzate dal destinatario non autorizzato e siano cancellate. Su nostra richiesta, tutte le informazioni riservate (comprese, se del caso, le copie o le registrazioni effettuate) e gli oggetti forniti in prestito devono esserci restituiti immediatamente e per intero, distrutti o cancellati. Ci riserviamo tutti i diritti sulle Informazioni confidenziali (compresi i diritti d'autore e il diritto di richiedere diritti di protezione). Nella misura in cui queste Informazioni ci sono state fornite da terzi, questa riserva di diritti si applica anche a favore di questi terzi.

15. Privacy/Protezione dati

15.1 Nella misura in cui i dati personali vengono trattati, ci atteniamo alle disposizioni di legge sulla protezione degli stessi. In questo caso, i dettagli dei dati raccolti e il loro rispettivo trattamento sono contenuti in una dichiarazione di protezione dati da noi fornita o in un accordo per il trattamento dei dati da concludere separatamente.

15.2 In assenza di una comunicazione contraria in forma scritta da parte del cliente, siamo autorizzati a diffondere fotografie degli impianti fotovoltaici da noi realizzati in base a un contratto di appalto a scopo di referenza. Provvediamo affinché su tali fotografie, in assenza di un permesso preventivo da parte del cliente, non siano riconoscibili persone, targhe di autoveicoli, numeri dell'edificio o altre indicazioni. Al cliente è data facoltà di vietare l'uso di fotografie quale oggetto di referenza anche a posteriori e in qualsiasi momento, in forma scritta. Se tale comunicazione giunge dopo la pubblicazione sul nostro sito web aziendale, procediamo a cancellarle immediatamente. Dopo la pubblicazione sul nostro sito web non possiamo tuttavia più garantire che le fotografie non siano ancora disponibili su altri siti web o tramite motori di ricerca.

15.3 Non diffondiamo i dati raccolti tramite il sistema di monitoraggio.

15.4 Ulteriori informazioni sui dati raccolti e sul loro rispettivo trattamento sono illustrate nelle nostre informazioni sulla protezione dei dati (consultare il sito https://www.buderus.com/ch/it/avvertenze-sulla-tutela- dei-dati.html ).

16. Compliance/Conformità legale

16.1 Il cliente si impegna a osservare il principio di stretta osservanza della legge in tutte le operazioni, atti, contratti e altre procedure. Il cliente deve rispettare il nostro attuale codice di condotta per i partner commerciali, che gli sarà fornito su richiesta.

17. Miscellanea, foro competente, legge applicabile

17.1 Se una qualsiasi previsione delle presenti condizioni di consegna e degli ulteriori accordi stipulati dovesse essere o divenire invalida, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. Le parti contraenti sono obbligate a sostituire la disposizione invalida con una disposizione che si avvicini il più possibile alla stessa in termini di risultato economico.

17.2 I tribunali del luogo ove ha sede la nostra sede legale (Liestal/Svizzera) hanno competenza esclusiva per rivendicazioni legali di qualsiasi tipo nei nostri confronti, fatte salve le disposizioni di legge obbligatorie divergenti. Le azioni legali da parte nostra contro il cliente devono essere intentate presso la nostra sede (Liestal/Svizzera) o presso la sede o il luogo di residenza del cliente o un'altra autorità competente secondo le disposizioni di legge.

17.3 Tutti i rapporti giuridici tra noi e il cliente sono regolati esclusivamente dal diritto svizzero, fatta eccezione per le norme sul conflitto di leggi e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

Édizione 01.09.2023