Condizioni d’acquisto
Applicabili alle relazioni d’affari con imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni speciali di diritto pubblico.
1. Premesse
1.1
Le nostre condizioni d’acquisto hanno efficacia esclusiva. Riconosciamo eventuali condizioni generali del fornitore in opposizione o divergenti dalle nostre condizioni d’acquisto soltanto in caso di approvazione espressa per iscritto da parte nostra. L’accettazione di prodotti ovvero servizi del fornitore (nel prosieguo «oggetto del contratto») o il pagamento degli stessi non costituisce approvazione.
2. Stipula e modifiche del contratto
2.1
Ordinativi, accordi e ordini di consegna, con le rispettive modifiche e aggiunte, necessitano della forma scritta.
2.2
Gli accordi orali di ogni tipo, incluse le modifiche e le aggiunte ex post delle nostre condizioni d’acquisto, necessitano di conferma scritta da parte nostra per acquisire efficacia.
2.3
La forma scritta è soddisfatta anche tramite trasmissione di dati a distanza oppure fax.
2.4
I preventivi sono vincolanti e non soggetti a rimborso, a meno di accordi espressi divergenti.
2.5
Se il fornitore non accetta l’ordine entro due settimane dalla ricezione, abbiamo diritto di recesso.
2.6
Gli ordini di consegna nel quadro della pianificazione degli ordini diventano vincolanti se il fornitore non vi si oppone entro due giorni lavoratori dalla ricezione.
3. Consegna
3.1
Eventuali discrepanze con i nostri accordi e ordini sono ammesse soltanto previa nostra approvazione scritta.
3.2
Le date e i termini concordati sono vincolanti. Per il rispetto della data o del termine di consegna è determinate l’arrivo del prodotto presso la nostra sede. Se non è prevista la consegna «franco stabilimento» (DDU o DDP in base agli Incoterms 2000), il fornitore deve mettere a disposizione il prodotto considerando il tempo, da determinare con lo speditore, necessario per il caricamento e la spedizione.
3.3
Se il fornitore si occupa di installazione e montaggio, in assenza di accordi diversi, il fornitore si assume la responsabilità, fatte salve disposizioni divergenti, di tutti i costi accessori necessari, come ad esempio i costi di viaggio, la messa a disposizione dello strumento e l’intervento.
3.4
Ove non siano rispettati i termini concordati, valgono le norme di legge. Se il fornitore prevede difficoltà in merito alla preparazione, alla pre-fornitura di materiale, al rispetto della data di consegna o circostanze simili che potrebbero impedirgli di consegnare per tempo o nella qualità concordata, il fornitore deve notificare senza indugio il nostro dipartimento acquisti.
3.5
La ricezione senza riserve della consegna o il servizio in ritardo non comporta alcuna rinuncia ai diritti di risarcimento che ci spettano per via del ritardo; questo vale fino al pagamento completo del compenso da noi dovuto per la consegna o il servizio interessato.
3.6
In linea di principio, le consegne parziali non sono ammesse, a meno che non siano state approvate da parte nostra o che ci sembrino ragionevoli.
3.7
Per quantitativi, pesi e dimensioni, con riserva di giustificativi ulteriori, sono determinanti i valori rilevati durante il nostro controllo all’arrivo dei prodotti.
3.8
Abbiamo il diritto di utilizzare il software incluso nella confezione del prodotto, documentazione inclusa, nella misura prevista dalla legge.
3.9
Abbiamo altresì il diritto di utilizzare tale software e documentazione con le caratteristiche di prestazione concordate e nella misura necessaria per un uso del prodotto come da contratto. Possiamo inoltre creare una copia di sicurezza anche senza accordo espresso.
4. Forza maggiore
Cause di forza maggiore, agitazioni, interruzioni di servizio senza colpa, disordini, misure amministrative o altri eventi non evitabili ci esonerano per la durata del loro essere dall’obbligo di presa in consegna puntuale. Durante tali eventi, nonché fino a due settimane dal loro cessare, fatti salvi gli altri nostri diritti, abbiamo facoltà di recedere interamente o parzialmente dal contratto, sempre che tali eventi non siano di durata indefinita e le nostre esigenze si riducano pertanto notevolmente per via del procacciamento alternativo necessario.
5. Notifica di consegna e fatturazione; cessione
5.1
Vale quanto indicato nei nostri ordini e ordini di consegna. La fattura va indirizzata in copia unica con numero di fattura e altri elementi di classificazione all’indirizzo stampato e non va allegata alle spedizioni.
5.2
La cessione dei diritti di credito del fornitore verso di noi necessita della nostra previa approvazione scritta.
6. Definizione del prezzo e passaggio di rischio
In assenza di accordi particolari, i prezzi si considerano franco stabilimento (DDP in base agli Incoterms 2000), confezione inclusa. L’IVA non è inclusa. Il fornitore assume il rischio della cosa fino alla ricezione del prodotto da parte nostra o del nostro incaricato nel luogo in cui il prodotto va consegnato come da contratto.
7. Condizioni di pagamento
In assenza di accordi particolari, il saldo della fattura ha luogo o entro 20 giorni con detrazione del 3% o entro 30 giorni senza detrazioni, a decorrere dalla scadenza del diritto di compenso e arrivo della fattura e del prodotto, ovvero del servizio prestato. Il pagamento avviene con riserva di verifica.
8. Diritti derivanti da difetti e regresso
8.1
La ricezione avviene con riserva di un’ispezione volta a determinare l’assenza di difetti, e in particolare la correttezza e completezza. Il nostro ricorso si considera svolto per tempo se sono notificati al fornitore entro 3 settimane dalla presa in consegna gli errori manifesti ed entro 3 settimane dalla loro scoperta gli errori nascosti. Il fornitore rinuncia in questo senso ad opporsi a ricorsi tardivi legati a difetti.
8.2
Le disposizioni di legge sui difetti di cose ed evizioni trovano applicazione, salvo diversamente pattuito in fase successiva.
8.3
Il diritto di scegliere il tipo di adempimento successivo spetta fondamentalmente a noi. Il fornitore può rifiutare il tipo di adempimento successivo da noi scelto se questo fosse indissolubilmente legato a costi irragionevoli.
8.4
Se il fornitore non dovesse iniziare a riparare il difetto immediatamente dopo il nostro invito, in casi urgenti, in particolare per evitare rischi gravi o danni peggiori, ci spetta il diritto di farlo noi stessi a spese del fornitore o di incaricare terzi a tale fine.
8.5
In caso di evizioni, il fornitore ci esonera da eventuali diritti di terzi in essere, a meno che questi non debba rispondere dell’evizione..
8.6
I diritti derivanti da difetti vanno in prescrizione dopo 66 mesi dalla data della consegna, se le consegne e i servizi sono usati per un impianto di riscaldamento o un’opera edilizia.
Negli altri casi i diritti derivanti da difetti vanno in prescrizione dopo 36 mesi dalla data della consegna. Se per i servizi è previsto un collaudo, invece della data di consegna vale la data del collaudo.
8.7
Se il fornitore adempie al suo obbligo di adempimento successivo mediante consegna sostitutiva, il termine di prescrizione inizia a decorrere per il prodotto consegnato come rimpiazzo dalla sua consegna, a meno che il fornitore, per evitare controversie o nell’interesse del mantenimento della relazione di fornitura, non si riservi espressamente, se del caso, di effettuare la consegna solamente come atto di cortesia.
8.8
Se per via della consegna difettosa dell’oggetto del contratto insorgono costi, in particolare costi di trasporto, percorso, lavoro, materiale oppure costi legati a un controllo in entrata superiore alla norma, il fornitore è tenuto a farsi carico di tali costi.
9. Responsabilità del produttore e richiamo
9.1
Nel caso in cui siano avanzate pretese contro di noi per la responsabilità del produttore, il fornitore è tenuto a esonerarci da tali pretese, sempre che e nella misura in cui il danno sia stato causato da un errore dell’oggetto del contratto fornito dal fornitore. Nei casi di responsabilità connessa a colpa, questo vale soltanto se al fornitore è imputabile una colpa. Se la ragione del danno è nell’ambito di responsabilità del fornitore, questi è tenuto all’onere probatorio.
9.2
Nei casi di cui al punto 9.1, il fornitore si fa carico di tutti i costi e le spese, inclusi i costi di un’eventuale azione legale.
9.3
Restano inoltre valide le disposizioni di legge.
9.4
Prima di un’azione di richiamo o di altra misura cui siamo tenuti al fine di garantire la sicurezza e la salute dei consumatori (nel prosieguo «richiamo») che sia conseguenza in toto o parziale di un difetto dell’oggetto del contratto consegnato dal fornitore, informeremo il fornitore, gli daremo la possibilità di agire a sua volta e resteremo in contatto per uno svolgimento efficiente dell’azione, a meno che la comunicazione e la partecipazione del fornitore non siano possibili per via della particolare urgenza della situazione. Se un richiamo è conseguenza di un difetto dell’oggetto del contratto consegnato dal fornitore, questi si fa carico dei costi di richiamo.
10. Diritti di recesso e di cessazione
10.1
Siamo tenuti al recesso o alla cessazione del contratto prevista per legge con decorrenza immediata nei casi indicati di seguito:
- il fornitore non ha effettuato la consegna ai suoi clienti
- in caso di forte peggioramento effettivo o potenziale della situazione patrimoniale del fornitore, che possa ostacolare l’adempimento degli oneri di consegna nei nostri confronti.
- se il fornitore non adempie ai pagamenti o è fortemente indebitato.
- se il fornitore non adempie ai pagamenti
10.2
Siamo altresì autorizzati al recesso o alla cessazione qualora il fornitore dichiari l’apertura di una procedura di insolvenza, o di una procedura simile, per l’estinzione dei suoi debiti.
10.3
In caso di consegna parziale da parte del fornitore siamo autorizzati al recesso dal contratto in toto solo se non siamo interessati a tale consegna.
10.4
In caso di recessione o disdetta del contratto da parte nostra in virtù de nostri diritti contrattuali, il fornitore è tenuto a rimborsarci i danni derivanti da tale recessione/disdetta, salvo egli non sia direttamente responsabile a tale proposito.
10.5
I diritti legislativi non vengono limitati dalle regolazioni contenute nel presente par. 10.
11. Esecuzione di lavori
Le persone che per l’adempimento del contratto svolgono lavori all’interno del perimetro dello stabilimento devono rispettare le disposizioni del regolamento aziendale. La responsabilità per gli incidenti che capitano a queste persone nel perimento dello stabilimento è esclusa, sempre che gli incidenti non siano causati da una violazione derivante da dolo o negligenza grave degli obblighi dei nostri rappresentanti legali o agenti.
12. Provvista di materiali
I materiali, le parti, i contenitori e le confezioni speciali da noi provviste restano di nostra proprietà. Possono essere utilizzati soltanto ai fini per cui sono destinati. Per noi ha luogo l’elaborazione dei materiali e l’integrazione di parti. Vi è intesa sul fatto che noi siamo comproprietari dei prodotti creati usando i nostri materiali e le nostre parti, custoditi per noi dal fornitore, nella proporzione del valore della provvista di materiali rispetto al valore del prodotto complessivo.
13. Documenti e riservatezza
13.1
Tutte le informazioni commerciali o tecniche che abbiamo messo a disposizione (incluse le caratteristiche che si trovano in oggetti, documenti o software trasmessi, nonché altre conoscenze o esperienze) sono, sempre che e nella misura in cui non siano dimostrabilmente note al pubblico, da mantenere riservate verso terzi e nell’azienda del fornitore possono soltanto essere messe a disposizione delle persone che le necessitano ai fini della nostra consegna, anch’esse tenute alla riservatezza; tali informazioni restano di nostra esclusiva proprietà. In assenza del nostro previo consenso scritto, tali informazioni non possono essere riprodotte o utilizzate commercialmente, eccetto per consegne dirette a noi. Su nostra richiesta, tutte le informazioni che da noi provengono (se del caso, copie o registrazioni incluse) e gli oggetti forniti a titolo di prestito devono essere restituiti oppure distrutti senza indugio e nella loro interezza. Ci riserviamo tutti i diritti su tali informazioni (inclusi i diritti d’autore e il diritto alla registrazione di diritti di protezione commerciali, come brevetti, modelli di utilità, protezione semiconduttori, ecc.). Se abbiamo ottenuto l’accesso ad esse da terzi, questa riserva legale vale anche nei confronti dei suddetti terzi.
13.2
Le creazioni generate a partire da documenti da noi abbozzati, come disegni, modelli e simili, o in base ai nostri dati riservati, o con i nostri strumenti o la riproduzione degli stessi, non possono essere usati dal fornitore, né offerti o consegnati a terzi. Lo stesso vale per i nostri ordini di stampa.
14. Documenti e riservatezza
Il fornitore è tenuto a informarci nei suoi documenti commerciali di eventuali obblighi d’autorizzazione in caso di (ri)esportazione dei suoi beni in base alle disposizioni su export e dogane del diritto svizzero, europeo e statunitense, nonché alle disposizioni parallele del Paese d’origine dei suoi beni. A tale proposito, nelle sue offerte, conferme d’incarico e fatture presso le voci interessate il fornitore indica le informazioni che seguono:
- il numero nell’elenco export in base all’allegato AL dell’ordinanza tedesca sul commercio estero o altre voci in elenco comparabili in materia,
- per i prodotti USA l’ECCN (Export Control Classification Number) ai sensi delle US Export Administration Regulations (EAR),
- l’origine commerciale dei prodotti dei suoi beni e dei componenti degli stessi, incluse tecnologie e software,
- se i beni sono stati trasportati, prodotti o immagazzinati negli Stati Uniti, oppure realizzati con l’impiego di tecnologia statunitense,
- il codice statistico delle merci (codice HS) dei suoi beni, nonché
- un interlocutore nella sua impresa per chiarire eventuali nostri dubbi.
Su nostra richiesta, il fornitore è tenuto a comunicarci per iscritto tutti gli altri dati relativi al commercio estero dei suoi beni e dei loro componenti, nonché a informarci senza indugio per scritto (prima della consegna dei beni interessati) di tutte le modifiche dei dati di cui sopra.
15. Compliance
15.1
Il fornitore si impegna a rispettare le norme di legge concernenti il rapporto con i collaboratori, la protezione dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro e di contribuire alla riduzione degli effetti negativi su persone e ambiente nell’ambito delle proprie attività. A tal fine, il fornitore allestisce e sviluppa nel quadro delle proprie possibilità un sistema di gestione ai sensi delle norme ISO 14001. Il fornitore rispetta altresì i principi della Global Compact Initiative dell’ONU. Essi riguardano essenzialmente la tutela dei diritti umani a livello internazionale, il diritto alla negoziazione delle tariffe, l’abolizione di lavoro forzato e lavoro minorile, la lotta contro la discriminazione nell’assunzione e nell’occupazione, la responsabilità ambientale e l’impedimento della corruzione. Ulteriori informazioni sulla Global Compact Initiative dell’ONU si trovano all’indirizzo
www.unglobalcompact.org
15.2
Qualora un fornitore si comporti in modo illecito o contravvenga alle normative previste e siano già stati adottati provvedimenti nei suoi confronti volti a evitare tali comportamenti, ci riserviamo il diritto di recedere dai contratti in essere o di cessarli senza previa notifica.
16. Luogo dell’adempimento
Il luogo dell’adempimento è la località in cui il prodotto deve essere consegnato come da contratto ovvero dove il servizio deve essere prestato.
17. Disposizioni generali
17.1
Se una disposizione delle presenti e degli ulteriori accordi raggiunti dovesse essere o divenire inefficace, la validità delle altre disposizioni resta intatta. Le parti sono tenute a rimpiazzare la disposizione inefficace con una norma che le sia quanto più prossima possibile ai fini del successo economico.
17.2
Per le relazioni commerciali vale esclusivamente il diritto svizzero, con esclusione delle norme di conflitto e del diritto di compravendita ONU (CISG).
17.3
Foro competente per tutte le controversie che derivino direttamente o indirettamente dalle relazioni contrattuali su cui si reggono le presenti condizioni d’acquisto è Liestal. Abbiamo sempre il diritto di citare in giudizio il fornitore a nostra scelta nel tribunale competente per la sua sede o per la sua filiale, oppure al tribunale del luogo dell’adempimento.
Bosch Thermotechnik AG (aggiornate a gennaio 2007)