Prodotti per il riscaldamento soggetti alla normativa ErP

Il futuro dei sistemi per il riscaldamento

Dal 26 settembre 2015 i sistemi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria devono rispettare le normative ErP, soddisfando i requisiti minimi di efficienza energetica e di emissioni inquinanti e riportando la relativa etichetta energetica

Requisiti prestazionali

I requisiti prestazionali degli apparecchi per il riscaldamento sono riferiti all’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (ηs) e per l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua (ηwh), nel caso si considerino anche sistemi misti per la produzione combinata di acqua calda sanitaria.

Tali parametri individuano il rapporto fra la domanda di riscaldamento dell’ambiente in una data stagione, erogata da un apparecchio, ed il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda. Inoltre, includono alcuni fattori correttivi relativi ai controlli di temperatura, al consumo ausiliario di elettricità, all’eventuale consumo del bruciatore e ad altre dispersioni.

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I requisiti prestazionali degli apparecchi dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria sono anch’essi riferiti al parametro ηwh, ma le misurazioni tengono conto dei profili di carico (calcolati come una sequenza determinata di prelievi di acqua) dichiarati dal costruttore secondo quanto illustrato di seguito:

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Il rispetto delle prestazioni richieste, che contribuiscono a determinare le classi energetiche dei prodotti, è demandato all’esclusiva responsabilità dei costruttori, in quanto non è prevista la certificazione da parte di terzi. L’unica eccezione è rappresentata dai rendimenti in riscaldamento delle caldaie a gas e a gasolio per le quali rimangono in vigore i requisiti di certificazione di parte terza previsti dalla Direttiva 92/42/CEE.

Etichettatura energetica

Nell’etichetta energetica prevista per i prodotti a partire da settembre 2015 saranno riportate le informazioni sulle caratteristiche di efficienza del prodotto, immediatamente visibili all’utente:

  • I. nome o marchio del fornitore
  • II. identificativo del modello
  • III. riferimento alle funzioni di riscaldamento dell’ambiente e dell’acqua calda sanitaria
  • IV. classe di efficienza
  • V. potenza termica nominale dell’apparecchio
  • VI. livello di potenza sonora in dB (opzionale)
  • VII. eventuale funzionamento durante le ore morte (opzionale)

L’etichetta viene messa a disposizione dai fabbricanti degli apparecchi ed è responsabilità dei rivenditori renderla chiaramente visibile su ciascun apparecchio presso il punto vendita, solo ed esclusivamente dopo il 26 settembre 2015.

Agli utenti finali dovrà essere fornito un livello di informazioni completo attraverso i siti internet, il materiale promozionale, i listini e le offerte commerciali, in modo chiaro e puntuale.

Etichetta di sistema

I Regolamenti 811/2013 e 812/2013 prevedono un’etichettatura energetica per gli insiemi di prodotti e componenti.

La classificazione energetica di un sistema può essere definita sia dal produttore dei vari componenti sia da un rivenditore o installatore che realizza un sistema con componenti forniti da produttori diversi. In questo secondo caso, il rivenditore o installatore dovrà basarsi sull’etichetta del generatore e sulle informazioni riportate nelle schede tecniche fornite dai produttori dei singoli generatori e componenti per calcolare la classe energetica del sistema

Il fornitore del sistema - o il rivenditore che lo assembla – deve rendere chiaramente visibili su qualsiasi materiale promozionale le informazioni relative alla classe dell’intero sistema, ottenibili compilando i campi dell’apposita scheda.

Lo stesso soggetto che commercializza e/o mette in servizio il sistema è responsabile anche di fornire contestualmente la scheda prodotto del generatore ed eventuali dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari nonché il fascicolo tecnico.

Quali prodotti sono coinvolti dalla normativa ErP?

I prodotti coinvolti, le modalità e i tempi di applicazione sono riassunti nelle tabelle seguenti:

Applicazioni Prestazioni ErP Etichettatura energetica ErP Prodotti
Solo riscaldamento o riscaldamento
e produzione di acqua calda sanitaria
Solo per apparecchi sino a 400 kW
(Regolamento N. 813/2013)
Solo per apparecchi sino a 70 kW
(Regolamento N. 811/2013)
Caldaie a combustibile
liquido o gassoso
pompe di calore
pompe di calore a bassa
temperatura
cogenerazione
Solo produzione di acqua calda sanitaria Solo per apparecchi sino a 400 kW e serbatoi sino a 2000 litri
(Regolamento N. 814/2013)
Solo per apparecchi sino a 70 kW e serbatoi sino a 500 litri
(Regolamento N. 812/2013)
Scaldabagni elettrici, a gas, solari, a pompa di calore
serbatoi per l’acqua calda
Scadenze Apparecchi per il riscaldamento (anche misti per la produzione di acqua calda) Apparecchi per il riscaldamento (anche misti per la produzion)
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