Il Decreto Legge n° 34 cd. Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 Maggio 2020 e convertito in Legge n.77 il 17 luglio 2020, ha introdotto una detrazione fiscale al 110% in 5 quote annuali per i seguenti interventi di efficientamento energetico effettuati tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2022:
- interventi di isolamento termico: si richiede che il cappotto termico ricopra più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e che i materiali isolanti impiegati rispondano ai requisiti richiesti dal decreto Ambiente del 2017
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di: caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A; pompe di calore e sistemi ibridi; impianti di microcogenerazione; collettori solari per la produzione di acqua calda destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva (nel caso di pompe di calore reversibili), e alla produzione di acqua calda sanitaria
- per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano indipendenti, interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di: caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A; pompe di calore e
sistemi ibridi ; impianti di microcogenerazione; collettori solari per la produzione di acqua calda destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva (nel caso di pompe di calore reversibili), e alla produzione di acqua calda sanitaria;
scaldacqua in pompa di calore , in sostituzione di scaldacqua tradizionali
Di seguito trovate le nuove scadenze emanate con la legge di bilancio 2022:
- Proprietari di villette e edifici unifamiliari
Ora è possibile ottenere le agevolazioni per le spese sostenute fino al 31/12/2022 a patto che al 30 giugno 2022 siano completati i lavori per il 30% del valore complessivo. In caso contrario la scadenza resta quella attuale del 30 giugno 2022. - Condomini e singoli proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari Si conferma l’aliquota del 110% per tutte le spese sostenute al 31/12/2023 e inoltre si propongono nuove aliquote per gli anni successivi:
- 70% per le spese sostenute entro il 31/12/2024
- 65% per le spese sostenute entro il 31/12/2025
Anche gli ex IACP e le cooperative di abitazione guadagnano alcuni mesi. Il termine del Superbonus 110 è prorogato di ulteriori 6 mesi, al 31/12/2023, se al 30/06/2023 presenteranno uno Stato di Avanzamento lavori (SAL) del 60%. Nessuna novità, invece, per le associazioni sportive. Queste potranno detrarre al 110% le spese sostenute fino al 31/12/2022 solo se al 30/06/2022 avranno un SAL al 60%.
Per poter beneficiare dell’Ecobonus al 110%, il decreto richiede che gli interventi apportati consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Se ciò non fosse possibile, è necessario certificare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato dal tecnico abilitato.
Per maggiori informazioni leggi anche
il nostro articolo di approfondimento sull'Ecobonus 110%
Tutti i dettagli e la documentazione relativa all'Ecobonus 110% sono disponibili sul sito
http://www.governo.it/