Ci sono domande?
Buderus risponde alle domande più frequenti sulla normativa ErP e sulle nuove etichette energetiche previste per i sistemi di riscaldamento
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No, la data del 26 settembre 2015 è tassativa.
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Si, la normativa non è retroattiva.
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Solo se il prodotto era presente sul mercato prima del 26 settembre 2015. Pertanto se tali prodotti saranno presenti nei magazzini di grossisti o installatori prima del 26 settembre 2015 potranno essere commercializzati e quindi regolarmente installati.
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Solo le caldaie con un rendimento medio stagionale (calcolato sul potere calorifico superiore) almeno dell' 86% e quelle destinate ad applicazioni di tipo B1 e con un rendimento medio stagionale (calcolato sul potere calorifico superiore) almeno del 75%.
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L'installazione di caldaie convenzionali a camera aperta sarà possibile solo per applicazioni di tipo B1 che abbiano un rendimento medio stagionale (calcolato sul potere calorifico superiore) almeno del 75%. Dal 26 settembre 2018 inoltre tali caldaie dovranno avere una emissione di NOx inferiore a 56 mg/kWh.
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Sarà possibile fornire l’etichetta ErP anche solo all’interno della documentazione a corredo del prodotto. Nel caso in cui il prodotto fosse in esposizione, l’etichetta ErP dovrà essere ben visibile insieme al prodotto.
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No, l’etichetta ErP dovrà rispettare le linee guida stabilite dalla normativa. Sono previsti i campi per il nome o logo del fabbricante o di chi realizza il sistema di riscaldamento ed il modello identificativo.
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Tutte le volte in cui l’interazione di componenti diverse generi un beneficio in termini di efficienza energetica del sistema di riscaldamento.
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Solo nel caso in cui tutte le componenti del sistema (es. caldaia, termoregolatore, accumulatore puffer, pannelli solari) siano state immesse sul mercato dopo il 26 settembre 2015.
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Se un tale pacchetto viene immesso sul mercato dopo il 26 settembre 2015 dovrà già essere corredato di etichetta di sistema. Pertanto l’installatore non dovrà compilare ulteriori etichette energetiche.